La professione di avvocato è incompatibile con l’incarico di amministratore unico di società non interamente pubblica, se il soggetto che riveste la carica sociale ha effettivi poteri di gestione. Ciò è stabilito dall’articolo 18 della Legge n. 247/2012. Inoltre, la carica sociale con poteri di gestione o rappresentanza è incompatibile con l’esercizio della professione forense, se tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limita esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari. Ciò è stato stabilito dalla sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021 del Consiglio Nazionale Forense.