No, la professione forense non è compatibile con la qualifica di lavoratore socialmente utile presso le Pubbliche Amministrazioni. La qualità di Lavoratore Socialmente Utile presuppone la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cui abbia fatto seguito una collocazione in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e successivamente, con Decreto Ministeriale, l’inserimento del soggetto interessato nelle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, che prestano la propria attività in favore di Amministrazioni Pubbliche. Tale presupposto rende quindi incompatibile l’esercizio della professione forense da parte di un soggetto che continui a mantenere l’iscrizione nelle predette liste, nonché a ricevere la relativa indennità. Inoltre, le eccezioni alle norme sull’incompatibilità con la professione di Avvocato sono tassative e vanno riguardate in un’ottica necessariamente restrittiva, come sempre affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense. Le eccezioni riguardano l’insegnamento o la ricerca in materia giuridica nell’Università o nelle scuole secondarie pubbliche o presso Enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblica, i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti nell’ordinamento universitario, ed infine gli Avvocati che esercitano attività legale per conto di Enti Pubblici, con la limitata facoltà di curare esclusivamente gli affari propri dell’Ente, nonché quelle previste in via residuale dall’art. 18 L.P.