No, l’esercizio, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro non è compatibile con la professione forense, in quanto rientra nell’ambito delle attività di lavoro autonomo svolte continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, come previsto dall’articolo 18, lettera a) della legge n. 247/2012. Inoltre, l’incarico di Delegato comporta l’attribuzione di poteri individuali di gestione, con facoltà di spesa, che sono incompatibili con l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato previste dall’art. 3 della Legge Professionale. In questo senso si è espresso Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 26 marzo 2014, n. 6.