La sentenza di radiazione dall’albo, una volta divenuta definitiva ed eseguita, ha l’effetto di rendere improcedibili gli eventuali procedimenti disciplinari in corso nei confronti dello stesso avvocato. Questo perché la celebrazione di un procedimento disciplinare presuppone che l’incolpato sia iscritto all’albo. Pertanto, se l’avvocato viene radiato e la radiazione diviene definitiva durante il corso di un altro procedimento disciplinare, quest’ultimo diventa improcedibile.

Questo principio è stato confermato, ad esempio, nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 154 del 25 luglio 2023, dove si è dichiarato il “non luogo a provvedere” in ordine all’impugnazione della sanzione della sospensione disciplinare perché, nelle more del procedimento stesso, era stata eseguita la sanzione della radiazione in un diverso procedimento disciplinare. Altri riferimenti includono la sentenza n. 48 del 13 maggio 2022 e la sentenza n. 130 del 25 giugno 2021 del Consiglio Nazionale Forense.


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