La registrazione di una conversazione con il cliente da parte di un avvocato è un argomento delicato che coinvolge più ambiti normativi e deontologici.

Dal punto di vista legale, la registrazione di una conversazione alla quale il soggetto che registra partecipa non è proibita dalla legge italiana, e questo include anche le conversazioni tra avvocato e cliente (Cass. pen., sez. II, n. 18908/2011). Tuttavia, ciò non significa che sia sempre appropriata o consentita dal punto di vista deontologico.

Dal punto di vista deontologico, è fondamentale garantire la riservatezza, la trasparenza e la fiducia nel rapporto con il cliente. Il Codice Deontologico Forense non affronta specificamente l’uso delle registrazioni, ma l’avvocato deve comunque rispettare i principi generali di correttezza, lealtà e riservatezza (artt. 9, 10, 13 CDF).

Registrare una conversazione senza il consenso del cliente potrebbe essere considerato contrario ai doveri deontologici di lealtà e correttezza, in quanto potrebbe compromettere il rapporto fiduciario fondamentale. È pertanto consigliabile ottenere il consenso esplicito del cliente prima di effettuare qualsiasi registrazione.

In sintesi, mentre a livello legale potrebbe non esserci un divieto assoluto per l’avvocato di registrare conversazioni con i propri clienti, dal punto di vista deontologico è preferibile agire con totale trasparenza e ottenere sempre il consenso informato del cliente.