No, la rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo non presuppone necessariamente un danno all’Erario. La violazione di tali obblighi costituisce una violazione dei doveri deontologici dell’avvocato, indipendentemente dalla presenza o meno di un danno erariale.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’obbligo di rispettare le norme fiscali e tributarie è un precetto deontologico fondamentale, che mira a garantire la correttezza e la trasparenza dell’attività professionale dell’avvocato. La mancata osservanza di tali obblighi può ledere l’immagine dell’intera classe forense e compromettere la credibilità dell’avvocato nei confronti dei clienti e della società in generale.

Inoltre, la violazione degli obblighi fiscali e tributari può comportare sanzioni disciplinari per l’avvocato, anche in assenza di un danno erariale. La giurisprudenza del CNF ha stabilito che la rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c. d. ravvedimento operoso.


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