Quando una sentenza di radiazione diventa definitiva, l’avvocato colpito dalla sanzione è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione, il che significa che non può più rappresentare i propri clienti nei procedimenti in corso o intraprendere nuove attività professionali. Questa disposizione è stabilita dall’art. 62, comma 2, della L. n. 247/2012, che stabilisce che gli effetti della radiazione decorrono ex lege dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.
Pertanto, tutti i procedimenti in cui l’avvocato radiato è coinvolto devono essere gestiti diversamente. I clienti devono essere informati della situazione e sarà necessario nominare un nuovo legale per proseguire con i procedimenti. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024, ha confermato che l’efficacia della radiazione sussiste dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo e a prescindere dagli atti esecutivi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per garantire la pubblicità del provvedimento stesso.
Quindi, nei procedimenti in corso, la radiazione implica che l’avvocato non possa più esercitare la professione legale, e questo avrà inevitabilmente un impatto sulla gestione e sulla rappresentanza nei singoli casi.