No, la sentenza penale di assoluzione per depenalizzazione del reato non rileva in sede disciplinare, come precisato dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 193 del 19 dicembre 2019. In altre parole, se il fatto per cui l’avvocato è stato prosciolto in sede penale non costituisce più reato a seguito di depenalizzazione, l’organo disciplinare può comunque valutarlo sotto il profilo deontologico perché nel caso di assoluzione in sede penale intervenuta perché il fatto non costituisce reato, l’ontologia del fatto è stata riconosciuta e la sua rilevanza penale esclusa, ma l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico. In ogni caso, la sentenza penale di assoluzione per depenalizzazione del reato non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, in quanto l’ordinamento disciplinare degli avvocati ha una propria autonomia rispetto all’ordinamento penale.