Sì, la società tra avvocati deve avere una particolare denominazione o ragione sociale che indichi chiaramente la natura della società e la sua composizione. Secondo l’art. 4-bis, comma 6-bis della legge n. 247/2012, la denominazione della società deve contenere l’indicazione “Società tra Avvocati” o l’acronimo “STA”. Questa indicazione costituisce un requisito essenziale per l’iscrizione e la permanenza della società nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati. Inoltre, la denominazione deve rispettare le norme del codice civile e non deve essere ingannevole o fuorviante per il pubblico.


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