No, la sospensione volontaria dall’albo prevista dall’articolo 20, comma 2, della legge n. 247/2012 non ha una durata massima. La norma prevede che l’avvocato possa chiedere la sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense per motivi personali o per esigenze di carattere professionale, senza specificare una durata massima per tale sospensione. La durata della sospensione volontaria è quindi rimessa alla volontà del professionista, che può decidere di sospendere l’esercizio della professione per un periodo determinato o indeterminato. Tuttavia, è importante sottolineare che la sospensione volontaria riguarda solo l’esercizio della professione forense e non l’iscrizione all’albo degli avvocati, che deve essere mantenuta e per la quale è dovuta la tassa annuale di iscrizione. In ogni caso, è sempre opportuno verificare le normative specifiche del proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per avere una risposta precisa e aggiornata sulla questione. In questi termini, tra gli altri, Consiglio nazionale forense, parere 22 ottobre 2014, n. 86.