La testimonianza del dipendente o collaboratore dell’avvocato incolpato è ammissibile solo se il teste non è persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia se non è potenzialmente responsabile della condotta materiale contestata, di cui l’avvocato risponde personalmente in sede disciplinare (art. 7 cdf) e civile (art. 2049 cc). Tuttavia, anche nel caso in cui il teste sia ammissibile, il giudice della deontologia deve valutare attentamente l’attendibilità della sua testimonianza, tenendo conto della regola d’esperienza secondo cui il dipendente di una piccola realtà, come uno studio legale, è spesso incline a rendere dichiarazioni compiacenti verso il dominus. In questi termini, Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, decisione n. 77 del 4 dicembre 2017 (citata in CNF n. 13/2023, che tuttavia non ha preso posizione in merito, avendo deciso la questione in rito, per prescrizione dell’azione disciplinare).