La violazione dell’articolo 50 del Codice Deontologico Forense (CDF), che riguarda il dovere di verità, non è considerata un illecito permanente. Secondo la giurisprudenza, questo tipo di violazione è normalmente classificato come un illecito istantaneo. Ciò significa che l’illecito si consuma nel momento in cui viene realizzata la condotta illecita, ad esempio, quando l’avvocato rende un’affermazione non veritiera nel corso di un procedimento.

Come indicato dalla giurisprudenza, anche se l’allegazione di una circostanza non veritiera non ha influito sul convincimento del giudice o sull’esito del processo, la violazione del dovere di verità ha comunque rilievo deontologico (CNF, sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020).

In sintesi, per la prescrizione dell’azione disciplinare relativa a questo tipo di illecito, il termine decorre dal momento in cui il fatto è stato commesso, e non si prolunga nel tempo come avviene per gli illeciti di natura permanente.


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