La violazione dei doveri di informazione al cliente, previsti dall’art. 27 del Codice Deontologico Forense, è considerata un illecito di natura permanente. Ciò significa che l’illecito non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino a quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato. Questo comporta che l’azione disciplinare può essere esperita entro il termine di prescrizione di cui all’art. 56 della Legge n. 247/2012, che decorre dalla data in cui l’illecito cessa di essere commesso. La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha confermato questa interpretazione in diverse sentenze, tra cui la n. 262 del 30 dicembre 2022, presieduta dal Presidente Greco e relatore Scarano.