La violazione dell’articolo 30 del Codice Deontologico Forense (gestione di denaro altrui) non è considerata un illecito istantaneo, ma piuttosto un illecito che può avere natura continuativa, in quanto la gestione non diligente del denaro e la mancata rendicontazione possono protrarsi nel tempo. La durata dell’inadempienza e la persistenza della condotta omissiva sono fattori che possono influire sulla valutazione della natura dell’illecito e sulla determinazione della sanzione disciplinare da applicare.

Il Codice Deontologico Forense prevede, all’art. 30, che l’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale e deve renderne conto sollecitamente. In caso di violazione di tale dovere, possono essere applicate sanzioni disciplinari che vanno dall’avvertimento alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, a seconda della gravità del mancato adempimento e delle circostanze specifiche del caso.

Per determinare se un illecito è istantaneo o continuativo, bisognerebbe analizzare le specifiche circostanze del caso e la durata dell’inadempienza. Nel caso di gestione di denaro altrui, se l’avvocato omette di rendicontare per un lungo periodo di tempo, l’illecito potrebbe essere considerato continuativo fino a quando la condotta omissiva persiste.

In conclusione, la violazione dell’art. 30 CDF sulla gestione di denaro altrui non è necessariamente considerata un illecito istantaneo, ma può avere carattere continuativo, a seconda di come si manifesta la condotta dell’avvocato.

Riferimenti:

  • Codice Deontologico Forense (CDF), Art. 30
  • Consiglio Nazionale Forense (CNF), Sentenza n. 243 del 31 dicembre 2018
  • Consiglio Nazionale Forense (CNF), Sentenza n. 4 del 19 marzo 2018
  • Consiglio Nazionale Forense (CNF), Sentenza n. 66 del 13 maggio 2022

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