Valuta questo contenuto

Risposta breve: no. Una volta “integrato” ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 96/2001, l’abogado acquista il titolo italiano di avvocato ed è pienamente equiparato agli avvocati italiani: il modo in cui ha conseguito il titolo in Spagna non incide più sul suo status italiano, salvo che emerga l’illegittimità o la falsità dei presupposti che hanno portato all’integrazione.

Riferimenti essenziali

  • Equiparazione piena dopo l’integrazione: l’avvocato integrato “ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità” degli avvocati italiani; si applicano anche le stesse incompatibilità. Art. 4, co. 2, e art. 5, co. 2, D.Lgs. 96/2001; Cass., SS.UU., 28 febbraio 2024, n. 5306.
  • Percorso stabilimento → integrazione: il professionista UE può iscriversi nella sezione speciale come “stabilito”, esercitare con il titolo d’origine e, dopo tre anni di effettiva attività in Italia (d’intesa) o prova attitudinale, chiedere l’integrazione nell’Albo ordinario con titolo di “avvocato”. Cass., SS.UU., 13 dicembre 2023, n. 34961; D.M. 191/2003; D.Lgs. 96/2001, art. 12.
  • Titolo da usare: prima dell’integrazione è obbligatorio il solo titolo d’origine; dopo l’integrazione si usa “avvocato”, con facoltà di aggiungere il titolo d’origine come “doppio titolo”. Cass., SS.UU., 7 febbraio 2019, n. 3706; D.Lgs. 96/2001, art. 15.
  • Cancellazione dall’Ordine di provenienza e vicende successive: l’avvocato integrato può cancellarsi dall’Ordine estero senza riflessi sull’efficacia dell’iscrizione italiana; se si cancella dall’Albo italiano potrà poi chiedere nuova iscrizione seguendo la disciplina ordinaria degli avvocati italiani, non quella degli “stabiliti”. CNF, parere 20 settembre 2017, n. 65.
  • Stato di “non esercente” in Spagna: non è ostativo nemmeno alla fase di stabilimento; conta il possesso del titolo abilitante UE. CNF, parere 11 dicembre 2023, n. 52; CNF, pareri 22 ottobre 2014, nn. 114-115.

Nota bene

  • L’unico limite è patologico: se l’integrazione è stata ottenuta su presupposti inesistenti o fraudolenti, l’Ordine potrà attivare i rimedi previsti dall’ordinamento e gli eventuali profili disciplinari; diversamente, lo status di avvocato italiano dell’integrato non è “condizionato” da successive discussioni sul titolo spagnolo. V. ancora Cass., SS.UU., 28 febbraio 2024, n. 5306.

Le sentenze e i pareri citati sono reperibili per esteso nella banca dati del Consiglio Nazionale Forense: https://codicedeontologico-cnf.it