No, l’abogado non può usare il termine di “avvocato” neppure come traduzione del titolo professionale di provenienza. L’uso del titolo di “avvocato” spetta esclusivamente a coloro che sono o sono stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato, come previsto dall’art. 2, co. 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense). L’uso del termine “avvocato” da parte di un abogado può ingenerare confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e costituire un illecito disciplinare.


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