No. L’art. 11 c.p.p. (regola speciale sulla competenza territoriale per i procedimenti penali a carico di magistrati) non si applica al procedimento disciplinare avanti al CDD.
Motivi e fonti
- Natura e fonti del rito disciplinare: il procedimento dinanzi ai CDD è amministrativo-giustiziale, non giurisdizionale; le norme del c.p.p. si applicano solo “se compatibili” e solo per quanto non disciplinato dalla legge professionale/regolamenti. Riferimenti: art. 59, co. 1, lett. n), L. 31 dicembre 2012, n. 247; CNF, sent. 16 del 22 marzo 2022; CNF, sent. 26 del 23 febbraio 2024.
- Competenza disciplinare: è fissata dalla legge professionale e dal Reg. CNF n. 2/2014 (competenza del CDD del distretto; criteri interni), non da regole del c.p.p. Riferimenti: art. 50 L. 247/2012; Reg. CNF n. 2/2014, art. 4.
- Inapplicabilità delle regole penali “speciali” sullo spostamento del giudice: il CNF ha escluso l’operatività, in sede disciplinare, della rimessione per legittima suspicione (art. 45 c.p.p.), trattandosi di istituto eccezionale proprio del processo penale e incompatibile con il sistema disciplinare forense; ciò conferma, a fortiori, la non applicazione di altre regole penali speciali sulla competenza, come l’art. 11 c.p.p. Riferimenti: CNF, sent. 219 del 6 novembre 2020; CNF, sent. 162 del 29 novembre 2018; Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030 (sulla natura del procedimento disciplinare forense).
Conclusione operativa
- Anche se l’incolpato è (anche) magistrato onorario nel distretto, il procedimento resta davanti al CDD competente ex art. 50 L. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014; eventuali esigenze di imparzialità si gestiscono con gli strumenti propri dell’ordinamento disciplinare (regole sulla composizione delle sezioni e sostituzioni/ricusazioni previste dal Regolamento), non tramite l’art. 11 c.p.p.
Le sentenze per esteso del CNF sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it