In breve: sì, l’esponente può chiedere di essere ascoltato, ma non ne ha un diritto. Il CDD decide in piena discrezionalità se sentirlo come persona informata sui fatti/teste, quando lo ritenga utile ai fini istruttori. La mancata audizione dell’esponente non viola il contraddittorio perché l’esponente non è parte del procedimento. (foroeuropeo.it)
Riferimenti essenziali
- L’esponente non è parte del procedimento: non ha diritto a partecipare, ad essere ascoltato né ad essere informato sul corso o sull’esito (salvo l’archiviazione); può essere sentito come teste se il CDD lo ritiene necessario. Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 102 del 25 giugno 2022. (foroeuropeo.it)
- Utilizzabilità dell’esposto: gli esposti/segnalazioni sono utilizzabili per la decisione solo se la persona da cui provengono è stata citata per il dibattimento (art. 59, comma 1, lett. g, L. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014). Ciò implica che il CDD può convocare l’esponente come teste quando intenda fondarsi sull’esposto. (foroeuropeo.it)
- Comunicazione all’esponente della sola archiviazione: l’art. 58, comma 4, L. 247/2012 e l’art. 14, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014 prevedono che, se si archivia, il provvedimento sia comunicato anche al soggetto da cui è pervenuta la notizia di illecito. Ciò non attribuisce all’esponente diritti partecipativi o di audizione. (edizionieuropee.it)
In sintesi: l’esponente può sollecitare di essere audito, ma l’audizione è rimessa alla valutazione del CDD; diventa funzionale soprattutto quando si voglia rendere utilizzabile l’esposto in decisione. (foroeuropeo.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it