No, l’avviso di “aggravio di costi” in caso di mancato spontaneo pagamento non costituisce una riserva di maggiorare l’importo della parcella (art. 29 cdf), salvo che tale avviso sia espresso in modo chiaro e specifico. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023 del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

L’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicato solo se ha fatto espressa riserva, che deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in caso di mancato tempestivo integrale pagamento della somma richiesta. L’avviso di “aggravio di costi” non è di per sé sufficiente a costituire una riserva valida, a meno che non contenga una specifica previsione di maggiorazione dell’importo della parcella in caso di mancato pagamento.

Pertanto, se l’avviso di “aggravio di costi” non contiene una previsione specifica di maggiorazione dell’importo della parcella, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, l’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato.


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