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In breve: sì, è possibile, ma solo a precise condizioni di liceità civilistica e deontologica.

Cose da verificare prima di accettare l’incarico:

  • Assenza di conflitto d’interessi: l’avvocato–amministratore deve astenersi se l’oggetto della causa tocca (anche potenzialmente) la propria gestione o la propria responsabilità (es. revoca, rendiconto, compensi dell’amministratore, responsabilità ex artt. 1130–1131 c.c., impugnazioni con profili che investono sue scelte). In tali ipotesi il conflitto è attuale o almeno potenziale e scatta il dovere di astensione. Riferimento: art. 24 Codice Deontologico Forense (conflitto d’interessi).
  • Evitare l’“autocontratto”: se, quale rappresentante del condominio (art. 1131 c.c.), l’amministratore conferisce a sé stesso l’incarico professionale di difensore, si configura un contratto concluso dal rappresentante con sé medesimo. È valido solo se specificamente autorizzato dall’assemblea o se il contenuto è predeterminato in modo da escludere margini di discrezionalità (art. 1395 c.c.). Prudenziale (e consigliabile) una delibera assembleare che autorizzi il conferimento, definisca oggetto, limiti e compenso.
  • Competenza, informativa e compenso: restano fermi gli obblighi di pattuizione e informativa sul compenso e sui costi ex art. 13, legge n. 247/2012 (oltre agli obblighi informativi deontologici), con accordo scritto e trasparente verso i condomini.
  • Incompatibilità: l’ufficio di amministratore di condominio, in quanto incarico di natura privatistica, non rientra tra le incompatibilità tipizzate dell’art. 18, legge n. 247/2012; ciò non esonera però dai doveri di indipendenza e dall’astensione in presenza di conflitti (art. 24 CDF).

In pratica:

  • Casi normalmente ammissibili: es. recupero contributi condominiali o liti contro terzi che non coinvolgano valutazioni sulla gestione dell’amministratore; serve comunque delibera che autorizzi il conferimento a sé stesso e stabilisca il compenso (artt. 1131 e 1395 c.c.; art. 13 l. 247/2012; art. 24 CDF).
  • Casi da evitare (conflitto): liti sulla revoca dell’amministratore, approvazione/rendiconto, responsabilità dell’amministratore, opposizioni relative ai suoi compensi, o ogni situazione in cui l’interesse personale dell’amministratore possa divergere da quello del condominio. In tali ipotesi l’avvocato–amministratore deve astenersi e far nominare un difensore terzo (art. 24 CDF).

Riferimenti normativi essenziali:

  • Codice civile: artt. 1130–1131 (poteri e rappresentanza dell’amministratore); art. 1395 (contratto del rappresentante con sé stesso).
  • Legge professionale forense: art. 13 (compenso e informativa), art. 18 (incompatibilità).
  • Codice Deontologico Forense: art. 24 (conflitto d’interessi).

Se ti occorrono formule di delibera assembleare “a prova di conflitto” o check-list operative per l’accettazione dell’incarico, te le preparo volentieri.

Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense, quando utili per casi specifici, sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it