Sì, anche se l’avvocato amministratore delegato non esercita effettivamente i poteri di gestione o rappresentanza della società, si trova comunque in una situazione di incompatibilità professionale. Infatti, l’art. 6 del Codice Deontologico Forense prevede che la carica sociale con poteri di gestione o rappresentanza è incompatibile con l’esercizio della professione forense, anche se l’avvocato non esercita tali poteri. Pertanto, l’avvocato amministratore delegato che non esercita i poteri di gestione o rappresentanza della società deve rinunciare alla carica per evitare di incorrere in una violazione deontologica. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 235 del 3 dicembre 2022.