No, l’assunzione all’Ufficio del processo comporta l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense e la sospensione dall’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Questo è quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto legge n. 80/2021, modificato dal successivo decreto legge n. 17/2022. Quindi, se un avvocato viene assunto presso l’Ufficio del processo, non può più esercitare la professione forense per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 244 del 3 dicembre 2022.