In caso di ritardo dell’avvocato avversario all’udienza, l’avvocato presente non può procedere all’udienza senza aver prima chiesto al giudice di attendere l’arrivo del collega. Il Codice Deontologico Forense prevede infatti che l’avvocato deve rispettare il dovere di colleganza e di correttezza nei confronti dei colleghi (artt. 19, 38, 46 cdf) e, pertanto, deve evitare di adottare comportamenti che possano pregiudicare il diritto di difesa dell’altra parte. Inoltre, la giurisprudenza ha confermato l’obbligo dell’avvocato di attendere l’arrivo del collega avversario all’udienza. In particolare, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 11 novembre 2015, n. 160, ha affermato che l’avvocato che chiede al giudice di procedere all’udienza senza aver prima atteso l’arrivo del collega avversario contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza. Inoltre, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 1995, n. 137, ha ribadito che l’avvocato deve attendere l’arrivo del collega avversario per un tempo ragionevole, anche in caso di ritardo incolpevole, prima di chiedere al giudice di procedere all’udienza. In sintesi, l’avvocato presente all’udienza deve chiedere al giudice di attendere l’arrivo del collega avversario e attendere un tempo ragionevole prima di procedere all’udienza.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy