No, l’avvocato non può fare l’udienza in assenza del collega avversario, anche se avvertito del suo ritardo o della sua assenza. Questo comportamento violerebbe i doveri di lealtà, correttezza e colleganza previsti dal Codice Deontologico Forense. Inoltre, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’avvocato che discute la causa in assenza del collega avversario, anche se quest’ultimo è incolpevolmente assente, commette una condotta deontologicamente rilevante e sanzionabile ai sensi dell’articolo 26 del CDF. L’eventuale rimessione in termini del collega avversario non farebbe venir meno la rilevanza disciplinare della condotta dell’avvocato, che avrebbe comunque violato i doveri deontologici di lealtà, correttezza e colleganza. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 160, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137.