No, un avvocato cancellato dall’albo non può svolgere attività professionale forense. L’iscrizione all’albo è il presupposto necessario per l’esercizio della professione legale in Italia, come stabilito dalla Legge n. 247/2012 sull’ordinamento della professione forense. L’articolo 2 di tale legge specifica che l’esercizio della professione di avvocato è consentito solo a chi è iscritto in uno degli albi previsti.

Quando un avvocato è cancellato dall’albo, per esempio per sospensione disciplinare, mancato pagamento dei contributi o per propria richiesta, perde il diritto di compiere atti tipici della professione, come la rappresentanza legale in giudizio, la consulenza legale, e altre attività riservate dalla legge agli iscritti all’Ordine degli Avvocati.

nemmeno fare consulenza stragiudiziale?

No, un avvocato cancellato dall’albo non può nemmeno fornire consulenza legale stragiudiziale. L’esercizio della professione di avvocato, che include sia le attività giudiziali che quelle stragiudiziali, è riservato esclusivamente agli iscritti all’albo, come stabilito dalla Legge n. 247/2012.

L’articolo 2 di tale legge ribadisce che l’attività di consulenza legale, la quale rientra nelle attività professionali dell’avvocato, può essere svolta solo da coloro che sono regolarmente iscritti ad un albo professionale. La cancellazione dall’albo comporta la perdita del diritto di esercitare non solo il patrocinio in giudizio, ma anche la consulenza legale in ogni sua forma.

Pertanto, se una persona cancellata dall’albo dovesse offrire consulenza legale, agirebbe in violazione della normativa vigente, e potrebbe incorrere in sanzioni legali per esercizio abusivo della professione. La condotta sarebbe considerevolmente grave, poiché andrebbe a ledere la tutela dei destinatari della prestazione professionale e la deontologia della professione.


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