Sì, l’avvocato che abbandona il giudizio senza informare il cliente commette una violazione disciplinare. Infatti, l’avvocato ha il dovere di comunicare tempestivamente al cliente la sua intenzione di rinunciare al mandato, in modo da non causare ritardi nella definizione del processo e consentire all’assistito di sostituire il difensore senza pregiudizio. La mancata comunicazione al cliente costituisce una violazione dei principi di correttezza, diligenza e lealtà previsti dal Codice Deontologico Forense (art. 9 e 12 CDF). Inoltre, il comportamento dell’avvocato potrebbe essere considerato un abbandono del mandato, che è un illecito disciplinare previsto dall’art. 26 CDF. In caso di accertamento della violazione, l’avvocato potrebbe essere sanzionato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o dal Consiglio Nazionale Forense con una censura o una sanzione più grave, a seconda della gravità del comportamento.