No, l’assenza di reddito non esonera l’avvocato dall’obbligo di provvedere al versamento delle quote di iscrizione all’albo, registro o elenco professionale, che si configura come “quota associativa” ad un ente ad appartenenza necessaria ai fini del legittimo esercizio della professione, della cui legittimità costituzionale non può ragionevolmente dubitarsi. Tuttavia, se l’avvocato si trova in una situazione di difficoltà economica, può richiedere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di cui fa parte un’agevolazione o una dilazione del pagamento della quota. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2015, n. 124.


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