Valuta questo contenuto

L’avvocato non può avvalersi di altri avvocati per il procacciamento di clientela. Anche se si tratta di colleghi iscritti all’albo, la pratica del procacciamento di incarichi tramite terzi (in questo caso altri avvocati) integra comunque il divieto di accaparramento di clientela previsto dall’art. 37 Codice Deontologico Forense (“Divieto di accaparramento di clientela”).

Norma di riferimento

  • Art. 37 CDF
    > “È vietato all’avvocato acquisire rapporti di clientela mediante agenzie o procacciatori o con altri mezzi non conformi al decoro e alla dignità professionale, anche attraverso raccomandazioni o altre forme di illecita concorrenza.”

La norma non distingue secondo la qualifica del terzo intermediario: il divieto sussiste anche se costui è un avvocato.

Giurisprudenza disciplinare e prassi

  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186/2021 (pres. f.f. Mascherin, rel. Gorgoni):
    “Costituisce illecito disciplinare l’acquisizione di incarichi tramite altri avvocati che svolgano di fatto un’attività di procacciamento della clientela, anche in assenza di agenzie formali o mediatori tradizionali.”
  • CNF, sentenza n. 84/2020:
    “L’art. 37 CDF va interpretato estensivamente, non limitandosi ai procacciatori estranei all’albo, vietando qualsiasi forma di mediazione, segnalazione, procacciamento retribuito o sollecitazione non relativa a rapporti professionali strutturati e regolari tra avvocati (es. associazioni o studi professionali riconosciuti).”

Eccezioni

Non rientrano nel divieto:

  • le segnalazioni legate a rapporti ordinari o fiduciari tra avvocati strutturati in studio associato, società tra avvocati, collaborazioni formali o deleghe conferite nell’ambito del mandato professionale già ricevuto dal cliente (artt. 4, 41, 42 CDF);
  • la collaborazione tra avvocati nel merito di specifici affari, quando il rapporto con la clientela sia diretto e trasparente, non strumentale al mero procacciamento.

Rientra invece nel divieto:

  • l’accordo (anche tra colleghi, ma non nello stesso studio o associazione) volto ad acquisire clientela in via sistematica in cambio di benefici reciprocamente pattuiti, come segnalazioni retribuite, compartecipazione agli utili derivanti dall’incarico, o altri mezzi non conformi al decoro e alla dignità professionale (CNF n. 186/2021; n. 84/2020).

Sanzioni

La violazione dell’art. 37 CDF, anche se posta in essere tramite altri avvocati, è sempre gravemente sanzionata: la giurisprudenza CNF applica generalmente la sospensione dall’esercizio della professione e, nei casi più gravi, anche la radiazione (“La gravità della violazione è del tutto analoga a quella posta in essere tramite mediatori”, CNF, n. 186/2021).

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 37 Codice Deontologico Forense
  • Art. 19 Legge 247/2012
  • CNF, sentenze n. 186/2021; n. 84/2020

Sintesi

L’avvocato che si avvale di altri avvocati, fuori dall’ambito di collaborazione strutturata, per procacciare incarichi o clientela viola l’art. 37 CDF e soggiace a pesante reazione disciplinare. L’attività di procacciamento/clientela è condannata sempre, a prescindere dal fatto che il terzo sia o meno un iscritto alla professione forense.


Se intendi specificare un caso particolare (es. segnalazioni tra studi associati, collaborazione tra avvocati in una sola attività, ecc.), la risposta può essere adattata alla casistica concreta.