La rinuncia al mandato da parte di un avvocato è una decisione che deve essere presa con estrema cautela, per evitare di arrecare pregiudizi alla parte assistita. L’articolo 32 del Codice Deontologico Forense (CDF) stabilisce che l’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, ma deve farlo con le cautele necessarie per prevenire danni alla parte assistita. Ciò significa che deve comunicare con congruo preavviso la sua decisione di rinunciare al mandato, in modo che il cliente abbia il tempo di trovare un altro professionista che possa assistere e rappresentare i suoi interessi.

Inoltre, l’articolo 32 CDF prevede che, in caso di irreperibilità dell’assistito, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto, o a mezzo posta elettronica certificata. Una volta adempiuta tale formalità, l’avvocato è esonerato da ogni ulteriore attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia da parte dell’assistito, a meno che non sussistano obblighi di legge specifici.

Infine, è importante ricordare che anche dopo la rinuncia al mandato, l’avvocato deve comunque informare l’assistito delle comunicazioni e notifiche che dovessero pervenirgli, fino a quando non sarà nominato un nuovo difensore. Questo obbligo permane fino alla scadenza del termine per la nomina di un nuovo difensore o fino a quando non intervenga una nuova costituzione di parte.

In particolare, la sentenza del CNF del 3 settembre 2013, n. 151, evidenzia l’importanza della tempestiva comunicazione all’assistito e all’Autorità procedente, mentre la sentenza n. 64 del 29 luglio 2019 sottolinea la necessità di fornire un preavviso congruo all’assistito.

Inoltre, è importante che la comunicazione della rinuncia sia univoca e inequivocabile, come stabilito dalla sentenza del CNF del 29 novembre 2018, n. 164.

Inoltre, secondo la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 237 del 4 dicembre 2020, la rinuncia al mandato e la revoca da parte del cliente non hanno effetto immediato. L’avvocato deve continuare a informare l’ex assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, mantenendo l’elezione di domicilio fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa.

Quindi, anche dopo la rinuncia al mandato, l’avvocato ha la responsabilità di garantire che la difesa dell’assistito non subisca interruzioni o ritardi che possano comportare danni. Questo significa che, per esempio, se la rinuncia avviene in prossimità di una scadenza perentoria o di un’udienza, l’avvocato dovrà comunque assicurare la tutela degli interessi dell’assistito fino a quando questi non avrà trovato un altro legale che lo rappresenti.

Se un avvocato si trova in una situazione di conflitto di interessi o altre circostanze che rendono necessaria la rinuncia al mandato, deve gestire la situazione in modo da tutelare l’interesse del cliente, come indicato nella sentenza del CNF del 19 ottobre 2023, n. 211.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha sottolineato l’importanza della comunicazione tempestiva all’autorità giudiziaria nel caso di rinuncia al mandato, come nel caso della sentenza n. 151 del 3 settembre 2013, in cui è stata confermata la sanzione disciplinare per un avvocato che non aveva comunicato adeguatamente la sua rinuncia.

In conclusione, l’avvocato deve agire con diligenza, correttezza e lealtà, sempre nel rispetto degli interessi della parte assistita, e assicurarsi che la rinuncia al mandato non comporti una situazione di abbandono della difesa.

Consulta anche:

  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 2019

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