Sì, l’avvocato ha l’obbligo di informare il suo assistito di aver ricevuto le somme di cui all’art. 31 comma 3 lettera c del Codice Deontologico Forense (CDF). In particolare, l’art. 31 comma 3 lettera c del CDF prevede che l’avvocato ha il diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso, quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente. In questo caso, l’avvocato ha l’obbligo di informare il proprio assistito della ricezione delle somme e della loro imputazione a titolo di compenso, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza dell’operazione. L’omessa comunicazione delle somme ricevute e della loro imputazione a titolo di compenso può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, che possono andare dalla censura alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni, a seconda della gravità della violazione.


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