In linea di principio sì: l’avvocato ha un dovere deontologico di dare riscontro “sollecito” alle richieste informative provenienti dal collega, specie quando vi sia un rapporto professionale di collaborazione/corrispondenza (domiciliazione, sostituzione, corrispondente). L’obbligo è espresso dall’art. 47 CDF (Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega) ed è stato più volte affermato dal CNF: la mancata risposta reiterata alle richieste del collega integra illecito disciplinare. Si veda, tra le altre, CNF, sent. 28 ottobre 2024, n. 393. (giurdanella.it)
Cornice generale: il dovere di riscontro si innesta sui principi di lealtà e correttezza cui l’avvocato è sempre tenuto nei rapporti con i colleghi (art. 9 CDF; “rapporto di colleganza” ex art. 38 CDF). (foroeuropeo.it)
Limiti e cautele:
- il riscontro deve comunque rispettare il segreto professionale e la riservatezza (art. 13 CDF); se certe informazioni non possono essere condivise, è corretto rispondere motivando il diniego o indicando tempi e modalità di un successivo riscontro, non tacere. (officeadvice.net)
- restano ferme le regole sulla corrispondenza “riservata” tra colleghi (art. 48 CDF) e, se si scrive direttamente alla parte assistita da collega, l’obbligo di inviare copia al difensore (art. 41 CDF). (giurdanella.it)
In sintesi: non esiste un obbligo “assoluto” a soddisfare qualsiasi richiesta del collega, ma esiste l’obbligo deontologico di rispondere con sollecitudine e correttezza alle comunicazioni professionali e alle richieste informative, nei limiti del segreto e delle altre regole del CDF; il silenzio ingiustificato, specie se reiterato, è sanzionabile. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it