Sì, l’avvocato in gravidanza può essere esentato dall’obbligo di formazione continua. Il Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua) all’articolo 15 prevede tra le cause di esonero dall’obbligo formativo la gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori. È importante precisare che tale esonero non è automatico, ma deve essere specificamente richiesto dall’interessata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, documentando la causa e la durata dell’impedimento. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento. Faccio riferimento al suddetto articolo 15 del Regolamento C.N.F. n. 6/2014 e alla sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 25 maggio 2018, n. 58.


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