L’iscrizione agli albi professionali per gli avvocati è regolata dall’art. 17 della Legge n. 247/2012. Ai sensi dell’art. 17, co. 5, gli avvocati possono iscriversi a un solo albo circondariale. Questo implica che non è consentita la contemporanea iscrizione a più di un albo circondariale degli avvocati.
Tuttavia, esistono alcune specifiche eccezioni previste dall’art. 18, co. 1, della stessa legge. Queste eccezioni riguardano la possibile contemporanea iscrizione all’albo degli avvocati e agli albi dei dottori commercialisti, esperti contabili, pubblicisti, revisori legali dei conti, e consulenti del lavoro.
In sintesi, un avvocato può essere iscritto contemporaneamente soltanto a uno degli albi circondariali, ma può iscriversi anche agli albi delle professioni indicate dall’art. 18, co. 1, della Legge n. 247/2012.
Riferimenti normativi:
- Art. 17, Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense)
- Art. 18, Legge n. 247/2012 (Incompatibilità)