Sì, l’avvocato italiano che esercita la professione all’estero è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Forense italiano, così come delle norme deontologiche del Paese in cui svolge l’attività professionale. Questo è quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del CDF. In caso di contrasto tra le normative dei due Paesi, prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale (articolo 3, comma 2, del CDF). In sintesi, l’avvocato italiano che esercita all’estero deve rispettare le norme deontologiche italiane e quelle del Paese in cui svolge l’attività, nel rispetto dell’interesse pubblico.