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Sintesi

  • Sì: per regola generale le prestazioni pensionistiche della Cassa Forense sono erogate “su domanda degli aventi diritto”. Il principio vale anche per i supplementi quando previsti. Base legale: art. 1, comma 2, L. 20 settembre 1980, n. 576. (it.vlex.com)

Quale diritto al supplemento oggi?

  • Pensioni con decorrenza fino al 1 gennaio 2021: il diritto ai supplementi (introdotti dall’art. 1, co. 5, L. 11 febbraio 1992, n. 141, in attuazione dell’art. 2 L. 576/1980) sussisteva, con scansioni poi rimodulate dal regolamento attuativo (unico supplemento a 4/3/2/1 anni a seconda della decorrenza). La disciplina transitoria è riportata nell’art. 15 del Regolamento per le prestazioni previdenziali: “Alle pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2021 non sono liquidati supplementi…”, con le scansioni per il 2011‑2020. (happylibnet.com)
  • Pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024: supplementi non dovuti (art. 62 del Regolamento Unico della Previdenza Forense 2020); legittimità confermata dal Tribunale di Napoli, sent. 18 luglio 2024 n. 5530. (laprevidenzaforense.it)
  • Dal 1 gennaio 2025: riforma approvata dai Ministeri vigilanti; il nuovo Regolamento Unico reintroduce i supplementi triennali per i pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività (art. 30), calcolati con metodo contributivo su metà del contributo soggettivo versato (aliquota pensionati attivi 12%). (cfnews.it)

Domanda o d’ufficio?

  • La legge quadro (art. 1 L. 576/1980) stabilisce che “tutte le pensioni sono corrisposte su domanda”, principio esteso anche agli incrementi del trattamento (supplementi). In mancanza, allo stato, di una diversa previsione espressa del Regolamento Unico 2025 sulla liquidazione d’ufficio dei supplementi, la via prudente è la presentazione della domanda alla Cassa al maturare del triennio. (it.vlex.com)

Nota operativa

  • Verifica, caso per caso, la tua decorrenza di pensione e il regime applicabile (transitorio/abolizione 2021‑2024/reintroduzione 2025). Se rientri nel regime 2025, presenta comunque istanza scritta alla Cassa (salvo eventuali circolari che dispongano la liquidazione d’ufficio), allegando i dati reddituali e contributivi del triennio di riferimento. Per il periodo 2021‑2024 resta, in alternativa al supplemento, la prestazione contributiva una tantum alla cancellazione. (laprevidenzaforense.it)

Riferimenti essenziali

  • L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 1 (prestazioni “su domanda”). (it.vlex.com)
  • L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1, co. 5 (introduzione supplementi alla vecchiaia; oggi rileva per le decorrenze pregresse e per interpretazione storica). (cfnews.it)
  • Regolamento Unico della Previdenza Forense 2020: art. 62 (abolizione supplementi per decorrenze successive all’1.1.2021); disciplina transitoria sui supplementi: art. 15 del previgente Regolamento per le prestazioni. (laprevidenzaforense.it)
  • Nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense in vigore dal 1.1.2025: reintroduzione supplementi triennali (art. 30) per pensionati attivi; aliquota pensionati attivi 12%. (cfnews.it)

Se desideri, posso verificare direttamente il testo vigente degli articoli del Regolamento Unico 2025 che disciplinano domanda e decorrenza dei supplementi e indicarti il modulo/servizio online da utilizzare.

Le sentenze per esteso del CNF sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it