No, l’avvocato può appartenere ad una sola associazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 247/2012. La violazione di tale obbligo costituisce un illecito disciplinare ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Tuttavia, la contemporanea appartenenza dell’iscritto a più associazioni non determina lo scioglimento dell’associazione, ma solo l’insorgere di responsabilità disciplinare a carico dell’iscritto che abbia violato la previsione di cui all’art. 4, comma 4. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 10 aprile 2013, n. 43.
ATTENZIONE: il comma 4 citato nella risposta (che, nel testo originario della legge disponeva “L’avvocato puo’ essere associato ad una sola associazione”) è stato successivamente ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124.