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La condotta dell’avvocato che chieda spiegazioni al giudice fuori dall’udienza e in assenza della controparte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Codice Deontologico Forense (CDF).
L’art. 53 CDF prescrive infatti:

“L’avvocato non deve intrattenersi col giudice, neppure tramite terzi, per ragioni del procedimento, al di fuori della udienza e della presenza della controparte.”
(art. 53 comma 2 CDF)

Tale regola tutela l’imparzialità, la trasparenza e il rispetto del contraddittorio.

Il Consiglio Nazionale Forense ha ripetutamente affermato che:

  • integra illecito disciplinare anche la semplice richiesta di chiarimenti o spiegazioni al magistrato in merito al procedimento, se avviene fuori udienza e senza la presenza dell’altro difensore.
  • rileva la sola iniziativa, a prescindere dal contenuto o dal tono della richiesta.

Riferimenti principali

  • CNF, sent. 42/2020 (Pres. Mascherin, rel. Orlando):
    Ha ritenuto responsabile l’avvocato che aveva contattato il giudice tramite missiva — contenente giudizi sulle controparti — e richiesta di incontro personale fuori dall’udienza.
    Testualmente:
    > “Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, CDF) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa.”
  • CNF, sent. 185/2013; 114/2016; 228/2015; 106/2011:
    In senso conforme (anche per mere richieste verbali di spiegazioni su atti processuali o provvedimenti).
  • CNF, sent. 56/2019:
    Illecita anche l’email inviata al giudice o al CTU per criticare o sollecitare chiarimenti su provvedimenti fuori dal contraddittorio.

Sanzioni

La violazione può comportare la censura, la sospensione o altre sanzioni in funzione della gravità e della recidiva.

Ratio della regola

Il divieto esiste per:

  • garantire la parità delle parti e il principio del contraddittorio;
  • tutelare la terzietà e serenità del giudice;
  • evitare ogni sospetto di condizionamento o contatto improprio con il magistrato.

In sintesi:
L’avvocato non può contattare il giudice, neanche per chiarimenti o spiegazioni, fuori dall’udienza e in assenza della controparte. Tale comportamento integra illecito deontologico sanzionabile e viola l’art. 53, comma 2, CDF, come costantemente affermato dalla giurisprudenza del CNF.


RIFERIMENTI

  • Art. 53, co. 2, Codice Deontologico Forense
  • CNF, sent. n. 42/2020; n. 185/2013; n. 114/2016; n. 228/2015; n. 106/2011; n. 56/2019