La condotta dell’avvocato che chieda spiegazioni al giudice fuori dall’udienza e in assenza della controparte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Codice Deontologico Forense (CDF).
L’art. 53 CDF prescrive infatti:
“L’avvocato non deve intrattenersi col giudice, neppure tramite terzi, per ragioni del procedimento, al di fuori della udienza e della presenza della controparte.”
(art. 53 comma 2 CDF)
Tale regola tutela l’imparzialità, la trasparenza e il rispetto del contraddittorio.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ripetutamente affermato che:
- integra illecito disciplinare anche la semplice richiesta di chiarimenti o spiegazioni al magistrato in merito al procedimento, se avviene fuori udienza e senza la presenza dell’altro difensore.
- rileva la sola iniziativa, a prescindere dal contenuto o dal tono della richiesta.
Riferimenti principali
- CNF, sent. 42/2020 (Pres. Mascherin, rel. Orlando):
Ha ritenuto responsabile l’avvocato che aveva contattato il giudice tramite missiva — contenente giudizi sulle controparti — e richiesta di incontro personale fuori dall’udienza.
Testualmente:
> “Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, CDF) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa.” - CNF, sent. 185/2013; 114/2016; 228/2015; 106/2011:
In senso conforme (anche per mere richieste verbali di spiegazioni su atti processuali o provvedimenti). - CNF, sent. 56/2019:
Illecita anche l’email inviata al giudice o al CTU per criticare o sollecitare chiarimenti su provvedimenti fuori dal contraddittorio.
Sanzioni
La violazione può comportare la censura, la sospensione o altre sanzioni in funzione della gravità e della recidiva.
Ratio della regola
Il divieto esiste per:
- garantire la parità delle parti e il principio del contraddittorio;
- tutelare la terzietà e serenità del giudice;
- evitare ogni sospetto di condizionamento o contatto improprio con il magistrato.
In sintesi:
L’avvocato non può contattare il giudice, neanche per chiarimenti o spiegazioni, fuori dall’udienza e in assenza della controparte. Tale comportamento integra illecito deontologico sanzionabile e viola l’art. 53, comma 2, CDF, come costantemente affermato dalla giurisprudenza del CNF.
RIFERIMENTI
- Art. 53, co. 2, Codice Deontologico Forense
- CNF, sent. n. 42/2020; n. 185/2013; n. 114/2016; n. 228/2015; n. 106/2011; n. 56/2019