L’avvocato può richiedere un compenso maggiore rispetto a quello indicato nel preventivo soltanto se ha fatto un’espressa riserva. Questa riserva deve includere una specifica previsione di maggiorazione dell’importo in caso di mancato tempestivo integrale pagamento della somma inizialmente richiesta. In assenza di tale riserva, non è consentito richiedere un compenso maggiore. Questo è disciplinato all’articolo 29, comma 5, del codice deontologico forense (CDF).
Inoltre, la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha confermato tale principio, sottolineando l’importanza della trasparenza e della correttezza nei confronti del cliente (ad esempio, sentenza CNF n. 146 del 6 dicembre 2019).
È fondamentale che la riserva sia espressa in maniera chiara e specifica per essere valida. In caso contrario, l’avvocato potrebbe violare i doveri di correttezza e probità professionale stabiliti dal codice deontologico.