Sì, un avvocato può essere segnalato da un sindacato. Non esiste alcuna norma che impedisca a un sindacato di segnalare un avvocato per presunti comportamenti illeciti o violazioni deontologiche. Le segnalazioni possono essere fatte da qualsiasi soggetto che venga a conoscenza di fatti che possano costituire un illecito disciplinare, inclusi i sindacati.
Le segnalazioni possono essere indirizzate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) competente, che ha il compito di valutare la fondatezza della segnalazione e, se del caso, avviare il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è regolato dalla Legge n. 247/2012 e dal Codice Deontologico Forense (CDF).
L’articolo 50 della Legge n. 247/2012 stabilisce che il COA ha il potere di avviare procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati iscritti all’albo, anche sulla base di segnalazioni ricevute da terzi. Inoltre, l’articolo 71 del CDF prevede che l’avvocato deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o all’amministrazione della giustizia che richiedano iniziative o interventi istituzionali, il che implica che anche soggetti esterni, come i sindacati, possono fare segnalazioni.
In sintesi, un sindacato può segnalare un avvocato per presunti comportamenti illeciti o violazioni deontologiche, e tale segnalazione può portare all’avvio di un procedimento disciplinare da parte del COA competente.