Sì, l’avvocato può farsi pubblicità con un cartellone allo stadio, ai margini del rettangolo di gioco, purché rispetti i limiti previsti dall’art. 10 della legge professionale e dall’art. 17 del Codice Deontologico Forense. In merito alla questione specifica del cartellone allo stadio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano ha formulato un quesito al CNF chiedendo se fosse possibile per un avvocato fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo. Il CNF ha risposto che la normativa vigente non esclude tale forma di pubblicità informativa, purché rispetti i limiti previsti dall’art. 10 della legge professionale e dall’art. 17 del Codice Deontologico Forense. Tali limiti riguardano l’oggetto e le caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva. In sintesi, l’avvocato può farsi pubblicità con un cartellone allo stadio, ma deve rispettare i limiti previsti dalla normativa e dalla deontologia professionale (Consiglio nazionale forense, parere 20 febbraio 2015, n. 5-bis).


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