Sì, l’avvocato può farsi pubblicità con un manifesto sulla fiancata di un autobus, purché rispetti i limiti previsti dal Codice Deontologico Forense e dalla legge. In particolare, l’articolo 17 del Codice Deontologico Forense prevede che l’avvocato può fare pubblicità informativa, purché sia trasparente, veritiera, corretta e non sia comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Inoltre, l’articolo 10 della legge n. 247/2012 stabilisce che l’informazione pubblicitaria deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Per quanto riguarda le pronunce del CNF in merito, il Consiglio Nazionale Forense ha già espresso il proprio parere in merito alla possibilità per gli avvocati di utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato “progetto mobilità garantita”, concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale (Consiglio nazionale forense, parere 26 marzo 2014, n. 12). Il CNF ha ritenuto che tale forma di pubblicità informativa non sia in contrasto con i principi deontologici, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva. Pertanto, l’avvocato può fare pubblicità sulla fiancata di un autobus, purché rispetti i limiti previsti dalla legge e dal Codice Deontologico Forense.