No, l’avvocato non può inviare una missiva indirizzata al collega di controparte direttamente alla controparte stessa. Questo comportamento è vietato dall’art. 41 del Codice Deontologico Forense (CDF), che stabilisce che l’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega, salvo casi particolari e specifici.
L’art. 41 CDF prevede che l’avvocato possa indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte solo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ma deve sempre inviare una copia della corrispondenza al collega che assiste la controparte. In ogni caso, la corrispondenza deve essere indirizzata alla controparte e non al collega di controparte.
La violazione di questo dovere deontologico può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari. Ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha ribadito in diverse sentenze che il contatto diretto con la controparte assistita da altro legale senza il consenso del collega avversario costituisce illecito disciplinare (CNF, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79; CNF, sentenza del 20 aprile 2012, n. 60).
Pertanto, l’avvocato deve sempre rispettare le regole deontologiche e non inviare missive indirizzate al collega di controparte direttamente alla controparte stessa.