L’avvocato può mettere per conoscenza sulla corrispondenza riservata un consulente solo se ha ottenuto il preventivo consenso del proprio cliente. Inoltre, l’avvocato deve assicurarsi che il consulente sia tenuto al segreto professionale e che non utilizzi le informazioni contenute nella corrispondenza per finalità diverse da quelle per cui è stato incaricato. In ogni caso, l’avvocato rimane responsabile della corretta gestione della corrispondenza riservata e del rispetto del segreto professionale.


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