No, l’avvocato non può produrre la PEC contenente una proposta transattiva inviata al collega. L’articolo 48 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. Questo divieto mira a garantire la riservatezza e la lealtà nei rapporti professionali tra colleghi avvocati.

Esistono eccezioni a tale divieto, ma si applicano solo nel caso in cui la corrispondenza costituisca il perfezionamento e la prova di un accordo accettato dalle parti o assicuri l’adempimento di prestazioni reciprocamente richieste (come indicato nel secondo comma dell’articolo). Tuttavia, semplicemente produrre una proposta transattiva non accettata e al di fuori di queste eccezioni, rappresenterebbe una violazione deontologica.


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