Sì, in deroga alla disciplina ordinaria, l’avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa. L’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, riconoscendo al difensore gli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso. Tuttavia, il cliente ha diritto al risarcimento del danno del quale provi l’esistenza. (Corte di Cassazione n. 23077/2022, Criscuolo, Rv. 665381-01).


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