No, l’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, a meno che non ci sia il consenso del difensore della controparte o che il contatto avvenga in presenza del difensore stesso. Questo è previsto dall’art. 41 del Codice Deontologico Forense (CDF), che stabilisce che l’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte solo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ma deve sempre inviare una copia della corrispondenza al collega che assiste la controparte. La violazione di questo dovere deontologico può comportare l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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