No, l’avvocato non può riportare nel proprio curriculum vitae Europass o in qualsiasi altra forma di pubblicità l’indicazione dei clienti che assiste. Questo sarebbe in violazione del dovere di riservatezza e segretezza professionale previsto dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense (CDF). Inoltre, l’art. 35 del CDF stabilisce che l’informazione sull’attività professionale dell’avvocato deve essere trasparente, veritiera, corretta e priva di indicazioni comparative, suggestive o denigratorie. Rivelare l’identità dei clienti potrebbe non solo violare questi principi deontologici, ma anche esporre il legale a sanzioni disciplinari. Infatti, l’art. 35 comma 8 del Codice Deontologico Forense stabilisce che nelle informazioni al pubblico, comprese quelle contenute nel curriculum vitae, l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o delle parti assistite, anche se questi vi consentono.