No, non è consentito stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria. Questo comportamento potrebbe violare le norme relative al conflitto di interessi e all’autonomia professionale, nonché le disposizioni del Codice Deontologico Forense (CDF). In particolare, ciò potrebbe essere interpretato come una forma di accaparramento della clientela, che contrasta con l’obbligo di indipendenza e autonomia dell’avvocato (articoli 9 e 37 CDF).

Secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, l’ubicazione dello studio legale presso un’associazione di categoria potrebbe creare un’inammissibile sovrapposizione di interessi, compromettendo l’indipendenza dell’avvocato. Ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che tale condotta possa violare l’articolo 37 del CDF, poiché l’avvocato potrebbe ottenere un vantaggio professionale indebito a scapito della concorrenza leale (CNF, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29).

Pertanto, per evitare problemi di deontologia e compliance, è importante che l’avvocato operi in un luogo separato e indipendente da organizzazioni di categoria o altre entità che potrebbero influenzare la sua attività professionale.


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