L’avvocato può trattenere le somme del cliente solo con il consenso specifico ed espresso del cliente stesso, fatto comunque sempre salvo l’obbligo di rendiconto. Pertanto, l’avvocato non può trattenere somme del cliente per farsi pagare le parcelle senza il consenso specifico ed espresso del cliente. Inoltre, l’avvocato ha l’obbligo di fornire al cliente un rendiconto dettagliato delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, comprese le somme incassate e le spese sostenute, con l’indicazione delle relative voci di spesa e dei relativi importi. Riferimenti normativi: Codice Deontologico Forense, art. 31; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020.


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