L’articolo 20, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina la sospensione dall’esercizio della professione forense. In merito alla questione se un avvocato sospeso debba mantenere il contratto di assicurazione professionale, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha fornito chiarimenti attraverso vari pareri.
Secondo il parere n. 90/2016 del CNF, l’obbligo di mantenere la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale permane anche durante il periodo di sospensione. Questo perché la copertura assicurativa è necessaria per tutelare sia l’avvocato che i clienti da eventuali danni derivanti dall’attività professionale, anche se tali danni emergono durante il periodo di sospensione ma risalgono a un’epoca anteriore.
Inoltre, il parere n. 78/2017 del CNF ribadisce che l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale è sancito dall’art. 12 della Legge n. 247/2012 e non prevede eccezioni per gli avvocati sospesi.